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Riforma dell'esecuzione mobiliare

Giudizio:
Scarso Ottimo 

Scritto da: lordvee
Pubblicato il 06 giugno 2006,  Ultimo Aggiornamento 07 giugno 2006
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L'ultimo atto della riforma di diritto processuale civile riguarda l'esecuzione mobiliare, ma anche la disciplina generale del pignoramento, nonché altri aspetti legati all'esecuzione forzata (pignoramento presso terzi, opposizioni e sospensioni dell'esecuzione). Quest'ultima riforma è stata attuata con la legge 24 febbraio 2006 n. 52, nel solco riformista intrapreso dal decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, poi convertito in legge con la l. 14 maggio 2005 n. 80.

La riforma della riforma della riforma, come è stata da alcuni soprannominata incide anzitutto sull'art. 492 (forma del pignoramento), stabilendo che:
    -l'ufficiale giudiziario ingiunga al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano ad espropriazione ed i frutti di essi;
    -lo stesso inviti il debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria;
    -l'ufficiale giudiziario infine avverta il debitore che ai sensi dell'art. 495 c.p.c. quest'ultimo può sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spsese, oltre che delle spese di esecuzione.

Dei tre requisiti, il primo è l'unico che preesisteva alla riforma, mentre gli altri sono stati introdotti con l'obiettivo di accelerare e rendere più economico tutto il procedimento di esecuzione forzata. Tutti e tre gli elementi sono indispensabili affinché il pignoramento sia valido, potendo il debitore fare valere un eventuale difetto nel termine perentorio di 20 giorni da quando ne ha conoscenza legale con un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
La rilevanza maggiore va però attribuita alla parte che attiene la ricerca delle cose da pignorare, che è stata ampliata e potenziata nei mezzi esperibili, consentendo al creditore di ottenere la soddisfazione del suo credito principalmente in tre modi:
    -acquisendo informazioni sulla consistenza patrimoniale del debitore;
    -basandosi sulla dichiarazione stessa che il debitore deve effettuare entro 15 giorni circa i beni su cui il creditore si può soddisfare, qualora quelli reperiti dall'ufficiale giudiziario siano insufficienti, affinché l'esecuzione possa svolgersi nella maniera più proficua, sotto pena, in caso di dichiarazione reticente o falsa, delle sanzioni penali previste dall'art. 388 comma 5 del codice penale (comma introdotto anch'esso dalla riforma di cui si dibatte, che prevede una pena edittale fino ad un anno di arresto o la multa fino ad 1 milione di vecchie lire -516,00 euro-);
    -esaminando le scritture contabili (comma 8 dell'art. 492 c.p.c.)

La dichiarazione prevista dal terzo comma dell'art. 492 c.p.c. ha come effetto varie conseguenze, a seconda di che tipo di bene viene indicato nella dichiarazione del debitore:
    -se trattasi di beni mobili, l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti previsti dall'art. 520 c.p.c. (custodia dei mobili pignorati), ovvero trasmette gli atti all'ufficiale giudiziario competente se tale luogo è fuori dal circondario di sua competenza;
    -se trattasi di cose mobili presso terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode degli stessi con le conseguenze previste dall'art. 388 comma 4 c.p. nel caso in cui il terzo effettui il pagamento o restituisca i beni al debitore prima che gli sia notificato l'atto ai sensi dell'art. 543 c.p.c., dopodiché il pignoramento è perfezionato anche nei confronti del terzo;
    -se trattasi di bene immobile, l'ufficiale giudiziario procede ai sensi dell'art. 555 e ss. c.p.c. (espropriazione immobiliare);

Per quanto riguarda le banche dati si fa da ora riferimento al comma 7 dell'art. 492 c.p.c., il quale prevede che l'ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore procedente e sussistendo i requisiti richiesti (l'esperimento di un pignoramento negativo o comunque non sufficiente a soddisfare i creditori) possa rivolgersi: 1) all'anagrafe tributaria, 2) ad altre banche dati pubbliche.


La nuova disciplina dei beni pignorabili

La riforma ha toccato in maniera sostanziale anche la parte relativa allo svolgimento del processo di pignoramento, regolata dagli artt. da 513 a 554 del c.p.c., la cui più notevole modifica ha riguardato la previsione di pignorabilità relativa, nei limiti del quinto del valore complessivo e qualora gli altri beni siano insufficienti a soddisfare il credito azionato (salvo che si tratti di il debitore non sia costituito in società o che il capitale prevalga sul lavoro), per gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, articolando il regime giuridico a seconda del rapporto esistente fra i valori di presumibile realizzo, dalle qualità soggettive del debitore, dal credito. In particolare si possono verificare 3 ipotesi:
    1) se il presumibile valore di realizzo degli altri beni è sufficiente a coprire il credito azionato, allora i beni strumentali sono impignorabili;
    2) se il presumibile valore di realizzo degli altri beni è o appare insufficiente e il debitore non sia costituito in forma societaria o il suo lavoro prevalga sul capitale investito, i beni strumentali sono pignorabili solo nella misura di un quinto;
    3) se il presumibile valore di realizzo degli altri beni è o appare insufficiente e il debitore è costituito in forma societaria o il suo lavoro non prevalga sul capitale investito, i beni strumentali sono pignorabili interamente.

E' immediatamente evidente la poca chiarezza che la norma introduce, nella parte relativa all'interpretazione della misura del quinto pignorabile. L'esegesi più logica apparrebbe quella per cui sarebbero interamente pignorabili i beni strumentali, ma il creditore vi si può soddisfare solo nella misura di 1/5, lasciando il restante ammontare al debitore. Se tale interpretazione risulta essere l'unica possibile, rimane tuttavia il problema della sua razionalità in quanto contrastante con la palese ratio che sottende alla regola dell'impignorabilità dei beni strumentali, ossia quella di permettere il sostentamento dell'esecutato nonché la generazione di reddito sufficiente a ripagare i creditori.

Anche l'art. 517 c.p.c. relativo alla scelta delle cose da pignorare ha cambiato volto. Ora infatti è l'ufficiale giudiziario a decidere cosa pignorare sulla base della più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo idoneo a coprire il credito precettato aumentato della metà (cosi come nei confronti del pignoramento presso terzi). Il successivo art. 518 relativo alla forma del pignoramento ha visto introdurre ulteriori regole per l'ufficiale giudiziario nella redazione del processo verbale, il quale ora deve dare conto dello stato dei beni, tramite documentazione fotografica o o ripresa audiovisiva, determinandone il presuntivo valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuto utile o a richiesta del creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Quest'ultimo risulta l'aspetto più interessante, in quanto consente al creditore di partecipare attivamente alla fase esecutiva e ne accresce il ruolo. Il creditore, sia che si tratti di nomina di estimatore da lui richiesta, sia che provenga dall'ufficiale giudiziario o dal giudice, dovrà sempre anticipare le spese.

Alcune modifiche marginali interessano la disciplina relativa alla custodia dei beni pignorati, stabilendo più pregnanti garanzie contro eventuali errori od inesattezze durante il periodo di custodia.

Sulla liquidazione forzata invece sono state introdotte con l'art. 9 della legge di riforma precisazioni riguardo alla vendita senza incanto che coincide ora con quella tramite commissionario. L'art. 10 invece riguarda i beni invenduti durante un incanto, i quali automaticamente sono rimessi all'incanto dal soggetto incaricato della vendita ad un prezzo ridotto del 20%, senza necessità che intervenga il giudice dell'esecuzione.


Il pignoramento presso terzi

Di maggior rilievo appare la riforma del pignoramento presso terzi, per cui ora si distingue fra crediti di lavoro (o meglio, quelli previsti dall'art. 545 commi da 1 a 3) e altri crediti. Per i primi nulla cambia, dovendo il terzo presentarsi in udienza davanti al giudice dell'esecuzione; per i secondi invece sarà sufficiente che il creditore risponda a mezzo raccomandata con a.r. circa la sussistenza del presunto debito nei confronti dell'esecutato.


Le opposizioni e sospensioni

Anche per quanto riguarda questo aspetto, la riforma ha inciso pesantemente, e non poteva che essere cosi, se si mirava a raggiungere un generale snellimento della procedura finalizzato alla velocit, semplicità e massimo realizzo del credito.
Le nuove disposizioni hanno toccato sia l'opposizione all'esecuzione, sia l'opposizione agli atti esecutivi che quella del terzo.

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