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privato che per le esigenze imprenditoriali. Il rimborso delle spese nel condominio minimo Scritto da: Administrator L'ultima decisione emanata in tema di condominio
minimo (ovvero quello formato da due soli condomini) è la n. 2046 del
31 gennaio 2006 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale
fornisce nuove e decisive indicazioni per quanto riguarda la disciplina
giuridica di questa particolare tipologia di condominio. In sostanza la Suprema Corte illustra nella decisione sopra menzionata come non sia da escludere l'applicazione del principio maggioritario solo per via del fatto che tale maggioranza non sia sostanzialmente raggiungibile. Infatti bens si può ricorrere a forme di deliberazione alternative, basate ad esempio sull'unanimità. Pertanto sono applicabili tutte le norme relative al condominio e non quelle della comunione, rimanendo tuttavia l'obbligo di adire l'autorità giudiziaria qualora non si riesca a raggiungere un consenso (cfr. art. 1105 e 1139 c.civ.). La sentenza trae origine da una controversia relativa ad una richiesta di rimborso spese effettuato da un condomino nell'interesse del condominio minimo. Sia in primo che in secondo grado le corti decisero per l'applicabilità della disciplina del condominio con esclusione delle norme relative alla costituzione e alla votazione dell'assemblea (art. 1136 c.civ.), in particolare l'art. 1134 c.civ. che riconosce la rimborsabilità delle sole spese urgenti e non invece l'art. 1110 c.civ. La Suprema corte ha inotre colto l'occasione per fare alcune osservazioni in tema di condominio e comproprietà; in particolare ha stabilito che il primo si instaura ex lege qualora in un edificio diviso in più piani o porzioni di piano, o in cui vi siano dei servizi che sono intrinsecamente comuni (scale, muri, ecc.); da questa situazione per cui non è possibile sciogliere la comunione, il legislatore ha previsto una disciplina di maggior rigore nei confronti dell'operato del condomino, preferendo che esso si tenga fuori dalla gestione dello stesso. Viceversa nella comunione, qualora il comunista sia insoddisfatto della gestione della cosa, è sempre possibile chiedere lo scioglimento giudiziale della comunione. Quest'opera è pubblicata sotto Licenza Creative Commons. L'editore e gli autori della presente pubblicazione non periodica non si assumono alcuna responsabilità nel caso di eventuali errori contenuti negli articoli o di errori incorsi nella loro riproduzione sul sito. Chiunque è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire, recitare e modificare quest'opera a condizione che venga citata la fonte (se l'utilizzo si svolge su Internet, la citazione della fonte va fatta utilizzando un collegamento iperattivo -link- in prossimità della citazione o nelle sue immediate vicinanze). |
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