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Attenzione!
A Seguito delle numerose recenti richieste di parere legale
ci vediamo di fronte alla necessità di ristrutturare il servizio fornendo un sistema di consulenza
articolato e completo, gestito in pieno automatismo e professionalità sia per le esigenze del
privato che per le esigenze imprenditoriali. Privacy ed Amministratori di sistema Scritto da: Carlo F. Romano Nel quadro di una sempre maggiore chiarezza delle responsabilità e delle buone regole di gestione dei dati personali alla luce dell'utilizzo delle nuove tecnologie, Il Garante per la Privacy ha emanato una serie di misure ed accorgimenti finalizzati alla definizione delle cautele necessarie allo svolgimento del lavoro di amministratore di sistema. L'amministratore di sistema può trovarsi infatti nella condizione di poter accedere a dati personali posseduti dall'azienda per cui lavora, sia volontariamente che involontariamente nell'ambito delle proprie mansioni specifica e può altresì farlo al di fuori di esse, per ragioni esterne all'attività lavorativa. Questo privilegio deve essere preso in considerazione valutando con particolare attenzione anche l'attribuzione di funzioni tecniche propriamente corrispondenti o assimilabili a quelle di amministratore di sistema (system administrator), amministratore di base di dati (database administrator) o amministratore di rete (network administrator), laddove tali funzioni siano esercitate in un contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l'accesso, anche fortuito, a dati personali. Ciò, tenendo in considerazione l'opportunità o meno di tale attribuzione e le concrete modalità sulla base delle quali si svolge l'incarico, unitamente alle qualità tecniche, professionali e di condotta del soggetto individuato. Alla luce di quanto premesso il Garante ha prescritto ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice l'adozione delle seguenti misure ai titolari dei trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati con strumenti elettronici, anche in ambito giudiziario e di forze di polizia (artt. 46 e 53 del Codice), salvo per quelli effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che pongono minori rischi per gli interessati e sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte di recente per legge (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., con l. 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; Provv. Garante 6 novembre 2008):
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