|
Attenzione!
A Seguito delle numerose recenti richieste di parere legale
ci vediamo di fronte alla necessità di ristrutturare il servizio fornendo un sistema di consulenza
articolato e completo, gestito in pieno automatismo e professionalità sia per le esigenze del
privato che per le esigenze imprenditoriali. Pubblicato in GU il Provvedimento sui fabbricati rurali Scritto da: Valerio M In ottemperanza all'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto nuove modalita' per l'accertamento in catasto dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, il Direttore dell'Agenzia del Territorio ha emanato il provvedimento 9 febbraio 2007, contenente le modalita' tecniche e operative con cui si debbono condurre le predette riclassificazioni. In particolare il Provvedimento richiama l'art. 9 c. 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, che individua come segue i requisiti degli immobili rurali: a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto
titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario
del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo
conduce il terreno cui l'immobile è asservito
o dai familiari conviventi a loro carico risultanti
dalle certificazioni anagrafiche; Fermi restando i requisiti previsti dal terzo comma, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti. Infine, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel terzo comma, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati. Pertanto, a seguito del provvedimento 9 febbraio 2007, i fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento di ruralita' ai fini fiscali a seguito del disposto dell'art. 2, comma 37, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto edilizio urbano entro il 30 giugno 2007. In tal caso non si applicano le sanzioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. Gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al catasto ovvero i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralita' per motivi diversi da quelli di cui al comma 1, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura Commenti all'articolo: Scritto da hxzubdpjerb on 29-Aug-2010, 12:47 AM bQRQRz rdlkhiepuyti, [url=http://mndhdudjiqru.com/]mndhdudjiqru[/url], [link=http://pvkctevaxhek.com/]pvkctevaxhek[/link], http://gurqqanerywe.com/ Scritto da swnrzx on 25-Aug-2010, 12:39 PM Quest'opera è pubblicata sotto Licenza Creative Commons. L'editore e gli autori della presente pubblicazione non periodica non si assumono alcuna responsabilità nel caso di eventuali errori contenuti negli articoli o di errori incorsi nella loro riproduzione sul sito. Chiunque è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire, recitare e modificare quest'opera a condizione che venga citata la fonte (se l'utilizzo si svolge su Internet, la citazione della fonte va fatta utilizzando un collegamento iperattivo -link- in prossimità della citazione o nelle sue immediate vicinanze). |
|
|
|
3gY3dg fjearegaolew, [url=http://rkdfioouewmt.com/]rkdfioouewmt[/url], [link=http://gallvqruxvzy.com/]gallvqruxvzy[/link], http://darxnwvwncbi.com/